Diritto di copia del correntista

Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto bancario è previsto dall’art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB).

La Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I, 5/01/2026, n. 251) ha però stabilito che, quando l’istituto di credito ha già provveduto alla consegna del contratto, non è tenuto al rilascio di ulteriori copie invocando al riguardo l’art. 119, comma 4, dello stesso d.lgs., che disciplina il diverso diritto sostanziale a ricevere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non riguarda, invece, il contratto iniziale.

(Studio Legale Associato Bitelli – 20/02/2026)